La legge 69/09

L’articolo 32 della legge 69/2009
 “A far data dal 1° gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011 n.d.r.) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.” Il legislatore aggiunge, comma 2, che “Dalla stessa data del 1º gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011 n.d.r.), al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza”.

Addio al vecchio regime di pubblicità legale basato sulla carta. Dal 1° gennaio 2011 - proroga concessa con la Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 - gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale si intendono assolti infatti con la pubblicazione nei propri siti istituzionali. La forma cartacea rimane solo in originale mentre è fatto espressamente obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale tali documentazioni. Atti come le deliberazioni devono essere pubblicati sull’albo on line per essere esecutive.

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