L’articolo 32 della legge 69/2009
“A far data dal 1° gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio
2011 n.d.r.) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti
con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.” Il legislatore
aggiunge, comma 2, che “Dalla stessa data del 1º gennaio 2010 (termine
prorogato al 1° gennaio 2011 n.d.r.), al fine di promuovere il
progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le
amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa
quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza
pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con
le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo
all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei
siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza”.
Addio al vecchio regime di pubblicità legale basato sulla carta. Dal
1° gennaio 2011 -
proroga concessa con la Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 - gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con
effetto di pubblicità legale si intendono assolti infatti con la
pubblicazione nei propri siti istituzionali. La forma cartacea rimane
solo in originale mentre è fatto espressamente obbligo di pubblicare sul
proprio sito Internet istituzionale tali documentazioni. Atti come le
deliberazioni devono essere pubblicati sull’albo on line per essere
esecutive.
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l'innovazione
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